Beh microfoni satellitari mi pare da film. Semmai microfoni direzionali. E poi il GPS è uno strumento atto a ricevere, non a trasmettere. Quindi non intercettabile come una conversazione telefonica, ambientale o telematica. Quello che invece si può fare è piazzare il GPS e monitorare a distanza la persona indagata. Relatrice preparatissima.
Non avevo mai prima di oggi avuto la fortuna di assistere a spiegazioni di diritto penale esposte in maniera tanto semplice e comprensibile davvero a tutto il popolo a prescindere dal livello culturale della persona. Spero la dottoressa Tufariello ci allieti ancora le orecchie con le sue lezioni, sono incantata, grazie dottoressa, se i professori fossero tutti come lei i ragazzi andrebbero più volentieri a scuola🙏
In premessa la professoressa sottolinea l'inesistenza del registro degli indagati e l'esistenza del registro delle notizie di reato. Alla prima occasione, una studentessa pone una domanda parlando di "registro degli indagati". Perfetto!!! Strano che qualcuno non se ne sia uscito con "reato penale".
Aggiungo che vengono omessi anche i provvedimenti amministrativi adottati precedentemente in concessione singola di costruzioni edilizia per recintare un fondo edificabile destinato a costruzione edilizia a carattere familiare a carattere permanente,a Condizione Speciale da convenzionarsi nei tre anni successivi sulla ristrutturazione urbanistica nella quale veniva disposto un rimpicciolimento della zona di terreno edificabile di 850 metri quadrati a circa 700 metri quadrati,piu'di quando sarebbe stato richiesto con un piano di lottizzazione convenzionato non piu"ritenuto applicabile dal comune stesso,per favorire le costruzioni abusive ritenute condonate si sensi della legge n.47/1985, esistenti nel fondo finitimo ubicato nella stessa zona urbanistica precedentemente assoggettata all'art.8 della legge n.765/1967,e per allargare una strada comunale di 5 metri a 10 metri.Mi piacerebbe anche sapere per quale motivo un amministratore di condominio e'assoggettato all'obbligo di aggiornamento normativo anno per anno,mentre a un responsabile dell'ufficio tecnico si permette di operare per circa 40 anni con delle normative abrogate da leggi sopravvenute alla precedente,che non possono essere applicate ai casi specifici e oltretutto gia' ritenute applicabili in una concessione edilizia nella quale era già stata studiata la normativa applicabile la cui procedura viene istruita con la singola concessione convenzionata assoggettata a convenzione urbanistica singola,
La sua lezione e'molto chiara,competente e nobile,purtroppo la realta'e"molta piu"volgare,nei Tribunali e negli uffici comunali scompaiano i fascicoli,fanno certificazioni falsificando la qualita'della destinazione d'uso del terreno su cui e' sorta la costruzione,confondono la 167 con la lettera "C"dell'art.2 del D.M.1444/1968,fanno scomparire gli impianti fognari,le strade i marciapiedi,l'indice edilizio.Mi piacerebbe partecipare a una sua lezione sulla circolazione legalmente disposta per legge dei diritti edificatori e sulla differenza tra la distanza tra confini nei fondi finitimi della stessa zona omogenea ai sensi dell'art.832 871 872 del codice civile e la distanza legale integrativa tra costruzioni ai sensi dell'art.873 sempre del codice civile.I punti di riferimenti sulla circolazione dei diritti edificatori nonostante siano stati chiariti dalla Sentenza della Suprema Corte Costituzionale n.5 del 1980 e n.127 del 1983,abbiamo assistito alla stagione di tangentopoli,nelle distanze legali tra confini e tra costruzione i punti di riferimento piu'importanti sono stati enunciati in Sentenza della Corte Costituzionale n.120 del 1996,n.6 del 2013,e anche dal Consiglio di Stato in Sentenza n323 del 2013,nonostante che gli argomenti siano stati chiariti abbondantemente nel rapporto tra strumenti urbanistici , il codice civile e dall'ultimo comma dell'art.9 del DM 1444/1968 in osservanza al ritmo procedimentale disposto dagli art.elencati nel D.M.1444 del 1968,nessuno si scandalizza che nelle zone di espansione edilizia oggetto anche da condono edilizio per costruzioni avvenute prima del 1 ottobre 1983,del secolo scorso, venga ignorato da parte del Comune l'obbligo dell'inserimento della stipula della convenzione posta a carico della Pubblica Amministrazione per regolamentare con la nuova normativa il ripristino della legalita'in osservanza ai diritti dei terzi lesi nella distanza legale tra confin e tra costruzioni.La sua lezione chiarisce molte cose,ed e'stata anche esauriente,ma ci sono ancora violazione ai diritti soggettivi perfetti nei fondi finitimi ,che vengono ignorati per il mancato aggiornamento normativo sulla distanza legale tra confini e sulla distanza integrativa disciplinata dal codice civile.E questo viene chiarito nella Sentenza della Corte Costituzionale n.6 del 2013 e dal Consiglio di Stato n.323 del 2013,da qui l'esigenza di valorizzare la disubbidienza civile dai provvedimenti emanati in violazione all'art.30 della legge n.87 del 1953.Abusivo non e'chi e'proprietario dei diritti edificatori e in regola con l'imposta di registro e costruisce una abitazione per viverci nel rispetto dei parametri,secondo i criteri applicabili dai regolamenti edilizi e dal codice civile subentrati in sostituzione agli strumenti urbanistici non aggiornati alla legge sopravvenuta,e dalla Giurisprudenza enunciata costantemente da Ordinanze e Sentenze della Corte Costituzionale, abusivo,anzi fuorilegge e' il funzionario che emette provvedimenti con leggi non piu'utilizzabili al caso specifico,e legale deve essere considerato chi ha agito con la legge successiva subentrata alla precedente. .E questo che lei,con il suo vissuto e con la sua competenza puo'fare per tutelare il diritto di chi non e'nella condizioni di pagare ingenti somme per tutelare un diritto tutelato dalla legge penale, nella consapevolezza che applicando in tali situazioni l'obbligo della autotutela della Pubblica Amministrazione a tutela di diritti soggettivi perfetti,si impedisce che nelle aule giudiziarie si discute sulle false informazioni,che possono essere fatte da chi vuole travisare i fatti e le normative applicabili ai procedimenti sottraendo subdolamente un bene tutelato dalla legge penale in cui e'richiesto la punizione a chi lo commette e il risarcimento dei danni a chi lo subisce..La ringrazio comunque della bellissima lezione, e scusate se mi sono un poco prolungato.
Vorrei farle i miei complimenti... ho appena intrapreso lo studio del diritto penale e ho davvero apprezzato molto la sua lezione... molto chiara ed esaustiva sopratutto per chi come me è alle prime armi.. la ringrazio!
Per chi come me non ha mai studiato diritto ascoltare questo intervento è stato molto utile: esposizione chiara, essenziale e soprattutto non noiosa. Bravissima!
QUI LA PRIMA PARTE IN PDF: www.odg.it/wp-content/uploads/2018/04/ELEMENTI-DI-DIRITTO-PENALE.pdf QUI LA SECONDA PARTE IN PDF:www.odg.it/wp-content/uploads/2018/10/IL-PROCEDIMENTO-PENALE-DALLA-NOTIZIA-DI-REATO-AL-GIUDIZIO.pdf
Grazie, gentilissimo. Ho trovato veramente coinvolgente questo video, un vero peccato non ve ne siano altri del medesimo relatore. Saranno sicuramente preziose anche le dispense cortesemente condivise.
Ho trovato il video inaspettatamente coinvolgente. Qualora l'avvocato fosse anche un docente, sarebbe un valore aggiunto per l'università italiana. Grazie per la pubblicazione
Il giudice può motivare la pena anche con formule estremamente sintetiche. Deve motivare in modo più rigoroso solo se si avvicina notevolmente al massimo oppure al minimo edittale.
La cassazione é giudice di legittimità ma può entrare nel merito se ravvisa profili di manifesta illogicità e irrazionalità nella motivazione della sentenza impugnata.