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I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI E I COMPLESSI EQUILIBRI DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE - parte 2 

Palazzo Franchetti
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l Seminario risponde all’esigenza, comune agli organi politici regionali (Consigli, Giunte e Presidenti) e alla Corte dei conti, di proseguire nella riflessione, avviata nella precedente edizione, sulla distinzione tra le tipologie di controlli sulla finanza regionale, anche in vista della programmazione delle verifiche sull’impiego delle risorse derivanti dal Recovery plan.
Il d.l. n. 174/2012 ha valorizzato il ruolo affidato alla magistratura contabile, mediante un sistema integrato dei controlli, a garanzia del rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, degli obiettivi di finanza pubblica e dell’unità economica della Repubblica. In tale contesto, si collocano i “controlli di legittimità-regolarità sui conti”, i “controlli referto” e i “controlli concomitanti”.
I primi, ascrivibili alla categoria del riesame di legalità e regolarità, se svolti nei confronti delle Regioni (laddove i bilanci e i rendiconti sono approvati con legge regionale), possono condurre, in una prospettiva dinamica, a rilievi in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e all’individuazione di misure necessarie per assicurare l’equilibrio del bilancio, ma non implicano alcuna coercizione dell’attività della Regione (Corte cost., sent. n. 39/2014). Il giudizio di parificazione è poi preordinato, anche alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, a garantire gli equilibri economico-finanziari e gli altri precetti costituzionali a presidio della sana gestione finanziaria, inserendosi nel sistema dei controlli sul ciclo di bilancio regionale e interponendosi tra l’attività di rendicontazione e la legge che approva il rendiconto.
Nell’ambito dei “controlli referto”, le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali sono volte all’esame della quantificazione degli oneri e delle relative coperture, sia ai fini della verifica della Corte in sede di giudizio di parificazione, sia ai fini di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a ciò deputati.
Infine, i “controlli concomitanti”, quali quelli previsti dall’art. 3, c. 4, della l. n. 20 del 1994 (che possono esplicarsi “anche in corso di esercizio” “sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche”), dall’art. 11 della l. n. 15 del 2009 e dall’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, sono accomunati, pur nei diversificati ambiti ed esiti del controllo, dalla finalità di accertare e segnalare
tempestivamente gravi irregolarità gestionali o ritardi che compromettano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge.
Strettamente funzionale al delineato sistema è il sinergico raccordo tra i controlli interni, affidati all’autonomia normativa e amministrativa regionale, e quelli esterni esercitati, in modo neutrale e indipendente, dalla magistratura contabile, nella consapevolezza che la verifica della realizzazione dei programmi è resa possibile dalla presenza del ciclo virtuoso e integrato dei controlli.
#palazzofranchetti

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5 ноя 2021

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