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In caso di condanna esiste un modo per evitare il carcere?
Esiste un modo per congelare la tua pena?
Esiste un modo per “rottamare” la pena?
E se sì in che modo?
Questo è possibile attraverso l’istituto della “sospensione condizionale della pena” o più comunemente intesa come “pena sospesa”.
Significa che la pena irrogata viene “sospesa” perché il Giudice, in base agli atti di causa e alla valutazione della tua persona, emette un giudizio prognostico positivo.
Tradotto dall’avvocatese: scommette che farai il bravo, non ti macchierai di altri reati, e dunque ti regala un bonus!
Ma vi è di più.
L’ordinamento ti dà la possibilità - passami il termine - di “rottamare” il reato.
Infatti, ad esempio, se si tratta di un delitto, la pena rimarrà sospesa per 5 anni: al termine dei cinque anni il reato si estinguerà.
Attenzione, però, per ottenere la concessione della “pena sospesa” occorre che sussistano determinati presupposti e condizioni.
Prima di tutto, la pena detentiva, comminata dal Giudice in sentenza, non deve essere superiore a due anni di reclusione.
Facciamo un esempio.
Ti contestano il reato di truffa aggravata per aver frodato lo Stato, pena edittale: da 1 a 5 anni e la multa da 309 euro a 1549 euro.
Bene, se il Giudice, decide per una pena finale di due anni di reclusione allora sei nel “range” per ottenere la sospensione condizionale della pena.
Seconda cosa, checché se ne pensi, la pena sospesa non viene concessa in automatico ma occorrerà che il tuo Difensore in aula argomenti con un’adeguata motivazione le ragioni per le quali ti asterrai dal commettere altri reati.
Il Giudice, quindi, in sentenza scriverà che prevede che ti asterrai dal commettere altri reati.
Ma cosa succede se eri già gravato da altro precedente penale?
Ti potrà essere concessa egualmente la pensa sospesa?
In altre parole, hai commesso il reato di truffa ma nel casellario giudiziale compare che l’anno precedente avevi commesso un altro reato di truffa?
L’art. 164 c.p. stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere concessa una sola volta.
Attenzione, c’è uno spiraglio: il Giudice potrà comunque disporre la “pena sospesa”, a condizione però che la pena del nuovo reato cumulata con la pena del reato precedente non superi due anni di reclusione.
Quindi si tratta di fare una semplice addizione: se per il primo reato eri stato condannato, ad esempio, ad otto mesi di carcere (pena sospesa) e per il secondo reato vieni condannato ancora ad otto mesi, allora, non sforando il tetto dei due anni, potrai ottenere il beneficio di legge.
Chiaramente, in questo caso, il tuo difensore dovrà motivare ancora meglio le ragioni per cui tu sia meritevole di questo beneficio di legge.
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Io sono Francesco D’Andria e sono dalla tua parte.
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2 янв 2018