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Leggi fantastiche e dove trovarle: Vol. 1 La legge "Iori" 

Pier Paolo Cavagna
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www.gazzettauf...
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
www.camera.it/...
Proposta di legge: Iori ed altri: "Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista" (2656)
www.senato.it/l...
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista
Titolo breve: educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e pedagogista
On. Binetti su Wikipedia
it.wikipedia.o...
On Iori su Wikipedia
it.wikipedia.o...
Riconoscimento normativo delle professioni pedagogiche
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 aggiornata all'art. 517 Legge di bilancio 2019
www.pierpaoloca...

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12 сен 2024

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Комментарии : 12   
@glorydeis
@glorydeis 3 года назад
Anche gli psicologi hanno svolto funzioni operative riabilitative parimenti ad educatori come si dice nel video, che è professione sanitaria. Non è posssibile che siano stati esclusi gli Psicologi, che rispetto gli educatori sono anche di professione sanitaria e sanno molto bene analizzare i funzionamenti soggettivi e rendere soluzioni strategiche e consapevoli. Voi educatori avete comunque fatto una battaglia miope escludendo altre professioni, presi dal terrore di essere voi per primi esclusi. Della serie occhio per occhio, molto socio-pedagogico.
@pierpaolocavagna
@pierpaolocavagna 3 года назад
Buongiorno Gloria. Per prima cosa la ringrazio per la visione del video e per il commento. Penso ci sia bisogno, però, di chiarire alcuni punti circa la sua posizione. In primis lei dice "Non è posssibile che siano stati esclusi gli Psicologi". Direi che sia assolutamente possibile che una definizione di un profilo professionale non includa altre professioni al di fuori di quella per la quale si opera il riconoscimento. Veda, ad esempio, la Legge 56 del 1989: Ordinamento della professione di Psicologo la quale. ovviamente, definisce il profilo professionali degli psicologi senza minimanente preocuparsi di includere Terp, Logopedisti, Neuropsichiatri Infantili, Psichiatri e tutte quelle altre figure professionali limitrofe ma, senza ombra di dubbio, non totalmente assimilabili. Lei poi prosegue con "Voi educatori avete comunque fatto una battaglia miope escludendo altre professioni". La battaglia sul riconoscimento del profilo professionali dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali di area Socio-Pedagogici è ben lungi dall'essere conclusa, vista l'attuale condizione -unico caso in tutta Europa- di un profilo formato sotto la duplice egida di due corsi universitari. Non vedo cosa ci possa essere di così miope. Anzi, ciò che noto è un drammatico ritardo di almeno una cinquantina di anni rispetto alle esigenze professionali degli operatori che, a tutt'oggi, sono privi di un Albo e di un inquadramento ministeriale. Lei conclude con "Della serie occhio per occhio, molto socio-pedagogico". La chiusura mi fa pensare che lei sia uno di quelli psicologi che hanno svolto o svolgono funzioni Educative e che sono stati, giustamente, limitati nel proprio operato dalla 205/17. Se così fosse, ma ovviamente è una sensazione del tutto personale, credo che una buona soluzione per poter lavorare come Educatore Professionale Socio-Pedagogico sia conseguire la laurea L19, così come per lavorare come psicologo triennale credo sia idoneo e indispensabile conseguire la laurea L24. Mi consento un ultimo appunto, forse un pelo narcisistico: lei fa costantemente riferimento alla contrapposizione Noi/Voi. "Anche gli psicologi/Voi educatori". Ecco, fino a che continueremo con queste guerre fratricide riempiremo il terreno di cadaveri di colleghi che verranno falcidiati da ambo le parti. Per inciso, forse questo le sfugge, io ho tre lauree. Di cui una in Scienze dell'Educazione V.O. (sono un Pedagogista non un Educatore triennale), e due in Psicologia (sono anche uno Psicologo). Credo, unitamente a vent'anni di esperienza sul campo, di essermi fatto una mia idea del conflitto Psico Vs Peda. Personalmente ritengo che l'unitarietà tra i corsi di studio in Psicologia e Pedagogia sarebbe la quadratura del cerchio. Ma fino a che qualcosa non si muoverà in tal senso, o in altro, il ricorso ad una chiara definizione legale e formale dei ruoli è passo indispensabile per evitare commisture improvvisate legate più a interessi economici che non a reali sentimenti di unitarietà.
@glorydeis
@glorydeis 3 года назад
@@pierpaolocavagna grazie della risposta impegnata, la mia era solo un commento veloce e provocatorio sul punto "voi-noi" come vuole notare lei. Quando ho scritto psicologi mi sono riferita frettolosamente ai laureati e non a coloro che fanno parte dell'ordinamento professionale che cita, in quanto con la laurea in psicologia sarebbe ugualmente adeguato attuare un approfondimento in crediti educativo-pedagogici (e non un intero corso di laurea) per svolgere la professione di educatore. La battaglia della legge Iori porta il nome di una Pedagogista che nei suoi discorsi non riconosce neppure l'affinità dei campi psico-edu-pedagocici come campi fondati su determinati funzionamenti delle relazioni. Quindi a prescindere dal fatto che gli psicologi abbiano contribuito poco o niente a perfezionare questa legge (dal punto di vista della formazione dei professionisti) comunque sono rimasti esclusi da campi assolutamente affini, e lei può dirlo meglio che mai dato che utilizzerà conoscenze psicologiche anche in campo educativo.
@pierpaolocavagna
@pierpaolocavagna 3 года назад
@@glorydeis penso che lei confonda, forzosamente, l'ambito epistemologico con quello legale.
@piccapicca1
@piccapicca1 4 года назад
Quindi il pedagogista e l'educatore socio-pedagogico possono lavorare anche nel sanitario (puro, differente dal sociosanitario, che è tutt'altro), ma limitatamente ad attività socio-educative. Come dire: puoi mangiare liberamente, ma solo dalle orecchie...
@pierpaolocavagna
@pierpaolocavagna 4 года назад
:) assolutamente si! Come da comma 517 :)
@piccapicca1
@piccapicca1 4 года назад
@@pierpaolocavagna Il sanitario puro esclude qualsiasi cosa che non sia sanitario puro, quindi esclude il socio-educativo, che sanitario non è. In effetti è da vent'anni che ad ogni concorso pubblico per educatore professionale snt2 (professione sanitaria della riabilitazione) vengono sistematicamente rifiutate TUTTE, e ripeto TUTTE le domande che giungono da pedagogisti ed educatori non snt2, di qualsiasi tipo. E questo succede anche con la 517: da quando è stata istituita la 517, quindi in tutto il 2019, sono stati fatti una ventina di concorsi per educatore professionale e in NESSUNO, e ripeto NESSUNO, è stata accolta NESSUNA domanda di pedagogisti ed educatori non snt2. E se le serve anche un esempio nel privato, la struttura dove lavoro io (centro di riabilitazione, accreditato con ASP) ha 7 pedagogisti/e, ebbene dal prossimo gennaio/febbraio non ci saranno più nessuno dei sette. Quindi come vede lei è in errore. Cosa diversa è il socio-sanitario, dove limitatamente ad alcuni presidi (socio-assistenziale e socio-educativo) le figure pedagogiche possono lavorare; non possono lavorare però nel socio-sanitario ad integrazione sanitaria come ad esempio le comunità terapeutiche: porto un esempio concreto di una mia ex collega pedagogista che ha già ricevuto una email di commiato.
@robertodinicola7658
@robertodinicola7658 4 года назад
Gent.mo dott. Cavagna, gli educatori PSP qualificati con i corsi intensivi 60 cfu possono lavorare nei convitti e/o educandati come appunto, personale educativo?
@pierpaolocavagna
@pierpaolocavagna 4 года назад
Buongiorno Roberto. Per presentare domanda come personale educativo bisogna essere inseriti nelle Graduatorie di Istituto. Il Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 indica quali requisiti per l’accesso ai posti di personale educativo: laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ( legge 19/11/90, n. 341 , art.3, comma 2); laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale; laurea in scienze dell’educazione (L-19); laurea in scienze pedagogiche; la laurea quadriennale, vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione; le lauree 65/S e LM57 in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (tranne diploma ad indirizzo Linguistico e sperimentazione Brocca di Liceo Linguistico).
@robertodinicola7658
@robertodinicola7658 4 года назад
@@pierpaolocavagna grazie per la risposta 😉
@stefanocontini3892
@stefanocontini3892 2 года назад
Guardo solo ora questo video, anche se so che è di quasi 2 anni fa ormai. Per pura curiosità: ma il titolo degli Educatori professionali con Laurea triennale classe L18 è equipollente alla attuale classe L19 oppure no?
@pierpaolocavagna
@pierpaolocavagna 2 года назад
Questi sono i decreti di equiparazione: www.miur.it/UserFiles/3161.pdf
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