Forse non non ha letto bene la determina dirigenziale(perché di questo si tratta)... poiché questa si pone in netto contrasto con l'art 78 del cds il quale in sostanza, dice che qualora vengano apportate delle modifiche funzionali al veicolo e modifiche sostanziali che intaccano massa vuoto e i relativi accessori funzionali (specchietti luci e così via) modifiche di carattere inamovibili sono da sottoporre a revisione straordinaria... lo riassunto e spiegato in maniera elementare... il porrabiciclette e un accessorio che non inficia quanto elencato ed e impiegati al momento smontato dopo l'uso. La circolare richiede dispositivi che inibisce o le luci del veicolo quando si monta il portabici su gancio di traino ... questo non esiste significherebbe modificare radicalmente il cablaggio dell'auto. Le sporgenze laterali impossibile da rispettare con una mtb moderna... infine l'equità con i cittadini EU... i turisti che avranno i dispositivi incriminati non avranno nulla da temere...i veicoli immatricolati in Italia si... non è tutto così semplicistico come da lei spiegato....
se io dalla svizzera vao in italia con il portabico a gancio ho bisogno del cartello per carichi sporgenti omologato di dimensione 50×50 cm, a strisce bianche e rosse ?