Bravo e professionale come sempre, ti seguo hai la mia stima per l'ottimo lavoro che fai soprattutto perchè toglierai sicuramente tempo al tuo lavoro. Bravo ti ringrazio molto per i video che fai
Puoi modificare la pendenza ma non l'altezza massima. Se l'altrzza massima si calcola al sottogronda. Anche li dipende dai regolamenti e dalla pendenza originale delle falde
Grazie per i chiarimenti, nel caso di sottotetto con altezza media ponderata rispettata ma altezza minima calpestabile di 1 metro con le nuove deroghe è possibile ottenere l'abitabilità oppure occorre sempre far riferimento ai regolamenti regionali? (in questo caso Puglia). Un ulteriore punto che continuo a non capire riguarda il discorso dell'edilizia libera per pergole bioclimatiche. Con il nuovo decreto i comuni devono recepirlo in toto o possono comunque avvalersi di regolamenti comunali contrastanti rispetto alle leggi statali? (in questo caso Bari).
Ma nelle Regioni che non consentono la trasformazione da sottotetto a mansarda abitabile, la norma del salva-casa diventa inapplicabile, a prescindere dalle modifiche di altezze varie!!??
in caso di casa unifamiliare in agro con tetto da costruire da zero si può comunque sopraelevare ? e nel caso fa fede il progetto originale? o la sagoma corrente dell'edificio?
Ho un locale , costruzione 2006, su rogito notarile in un condominio, un locale definito " sgombero " di circa 60 mq. Con portoncino ingresso, con due porte finestre di cm 160 X 200 cm. + Due finestre di 60X70 cm, al piano terra, che danno in giardino , comunicante tramite scala a chiocciola al primo piano ( alloggio abitazione) , con servizio di locale lavanderia. Altezza del locale sgombero, è di 240 cm. L'ultima legge salva casa , cosa di in merito? Grazie anticipatamente Antonio.
Buongiorno, il concetto di "attiguitá" espresso dalla legge regionale 13/2009 del lazio rimane invariato? Si può trasformare un sottotetto accatastato come magazzino che rispetta i parametri (illuminazione, altezza) all'interno di un condominio, anche senza possedere un unità residenziale connessa?
Una norma che in sostanza non cambia nulla. NON si può aumentare l'altezza a meno che l'altezza massima autorizzata dell'edificio non fosse stata sfruttata al momento della costruzione. Casistica assai improbabile. Inoltre alcuni comuni hanno PGT che prevedono altezze massime degli edifici a prescindere. L'unico elemento di novità della norma è la priorità delle normative regionali su quelle nazionali.
La butto come provocazione Ing. Dato che i soppalchi anche questa volta sembra che non si possano sanare, la mia domanda è: Ma se aprendo una SCIA, si và a registrare il soppalco come mansarda? Parliamo di tetto spiovente nel mio caso...
Caro dottor pagliai nel mio caso avendo il sottotetto 1;5 m oltre il limite della mia zona che è 10 m posso sanare questa situazione anche se non lo rendo abitabile
Io ho un sottotetto con l'altezza minima 1,40 altezza massima 2,20 posso invertire in abitativo aspetto risposta in anticipo la ringrazio della risposta che mi darai Luciano da ravello (salerno)
@@FedericoArzilli si parla di altezza massima dell’edificio autorizzata dal titolo: www.studiotecnicopagliai.it/recupero-sottotetti-abitabili-con-salva-casa/
Ho un sottotetto non modificato in Piemonte a 1000mq. open space con due VELUX di 30mq. Non è abitabile per le altezze anche se io ho messo dei letti e armadi bassi. Se però bisogna temere le regole delle Regioni non cambia niente. Anfey
Per le parti comuni, siamo i 3 proprietari, Io voglio fare il condono per le parti comuni i vicini zio e nipote, non ne vogliono sentire parlare. Io vorrei vendere il problema posso vendere se questo condono per le parti comuni non viene fatto? La legge salva casa ha fatto qualcosa su questo? Illuminami non so cosa fare. La cosa bella in tutto questo caus il comune non può obbligare i miei vicini di casa
Ciao Carlo. Argomento sottotetti. La mia domanda è: visto che la nuova norma vedrà la possibilità di cambiare l'uso di un immobile ad abitativo nel caso di altezze minime non inferiori a 2.40 mt, come mai non è stata prevista una modifica dell'altezza minima dei sottotetti? Era anche utile fare una distinzione tra sottotetto sotteso da falde inclinare e sottotetto sotteso da solaio a struttura piana.
Se ad un edificio di 4 piani hanno abbassato l'altezza interna dei vari piani dai 10 ai 20 cm ho guadagnato dai 40 agli 80 cm salco asservimento e limitazione dei diritti
Quindi si come si potrebbe regolarizzare l'innalzamento alla gronda di 40 cm mantenendo il colmo fermo e scaturendo quindi un aumento di altezza di 20 cm nel punto medio zona edificabile sia ora che sia al momento della edificazione con cubatura residua e vincolo paesaggistico
Ing. Buonasera . Il mio vicino non vuole da anni rifare il tetto ..io abito nel sottotetto e che ormai ci piove dentro e passaggio fumi. Devo interpellare un geometra per perizia ? E puo' pagare i danni che ho subito?
L’unica cosa che si può fare con questa norma è tentare di applicare le leggi regionali sul recupero dei sottotetti, adesso che non c’è più il limite di distanza, alzando l’imposta della copertura e di fatto creano una copertura piana. Intervento invasivo e costoso che potrà interessare soli pochi… in ogni caso in Emilia Romagna in questa ipotesi l’altezza netta interna al colmo deve essere minimo 240 cm… quindi intervento costoso, complicato e per pochi…
@@marcelloboldrini si hai ragione, l’ho scritto male in fretta, intendevo il limite di distanza da regolamento edilizio, adesso può mantenere la distanza preesistente…
Non mi è chiaro, la norma parla di recupero non di sopraelevazioni e/o aumento di volume. Tanto più che non si può aumentare l'altezza. Pare solo un assist per le regioni
Io penso che non si potrà sanare un sottotetto già adibito ad abitazione anche se sono state ridotte le altezze. Questo per via della doppia conformità. Cosa ne pensate?
Secondo me il fatto che si debba rispettare l'altezza dell'edificio vuol dire che l'altezza del colmo deve rimanere invariato ma si possono inclinare meno le falde.
opinione professionale: devi rispettare l'altezza massima del titolo di costruzione (che è quella delle NTA del PRG vigente alla costruzione). quindi puoi aumentare l'altezza del colmo se questo è inferiore a quel valore
@@carlopagliai continuo a non capire. Se hai diritto a sopraelevare lo hai sempre. Ed in ogni caso se si è costruito in aderenza continui a costruire in aderenza ed il c.c. è rispettato. Se invece c’è distacco non potendo incrementare la pianta le distanze restano le medesime. Continuo a non capire.
in certi Comuni, la distanza minima tra edifici è aumentata (per esempio da 3 metri a 6 metri). Quindi puoi fare il recupero se rispetti la distanza dell'epoca di costruzione e non quella vigente
Difatti non si parla di soprelevazione ma, potenzialmente, di alzare di qualche decina di centimetri le altezze minime dell’imposta delle copertura rispetto ai muri perimetrali andando quindi a ridurre l’angolo di falda rispetto al colmo. O ancora, mi vien da pensare, a falde sfalsate dove bisogna alzare solo una di essa tenendo conto di quella più alta come limite massimo inderogabile.
Dipende dalla Legge Regionale. Per esempio, L-art.64 della LR 12/2005 della Lombardia permette l'aumento dell'altezza di colmo purché si resti sotto il limite delle NTA del PRG/PGT (Art. 64 Disciplina degli interventi.(263) 1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6.)
Un'altra legge stupida e inutile. Fumo negli occhi. 240 cm sono sempre troppi, per le necessità della quasi totalità degli esseri umani, ben più bassi di statura e, soprattutto, per mettere in atto una seria battaglia contro lo spreco energetico. 220 cm e divieto di costruire altre case con soffitti più alti.
Da quello che ho sentito, diciamo che la confusione regna sovrana. Dal titolo: Deroghe Salva Casa (Definitivo) ...ed ancora non si riesce ad interpretare la legge?