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Mutuo bancario con ammortamento alla francese 

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Mutuo bancario con ammortamento alla francese
ROMA, MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Aula Giallombardo - Aula Virtuale Teams e RU-vid a Cura del CED
ore 14.30
Magistrati formatori responsabili dell’incontro:
Irene Ambrosi, Gian Andrea Chiesi, Roberto Giovanni Conti, Giuseppe De Marzo, Stanislao De Matteis, Rita Russo
Indirizzi di saluto
MARGHERITA CASSANO Prima Presidente della Corte di Cassazione
LUIGI SALVATO Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
Coordinatori dell’incontro
ROBERTO GIOVANNI CONTI E STANISLAO DE MATTEIS
Interventi
POSIZIONE DEL PROBLEMA: GLI ORIENTAMENTI DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO A
CONFRONTO
CONS. MAURO DI MARZIO - Cons. prima sezione civile Corte di Cassazione
CONS. FULVIO TRONCONE - Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
DOTT. MATTIA CAPUTO - Giudice presso il Tribunale di Salerno
SULLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA IN TEMA DI MUTUI BANCARI
DOTT.SSA MAGDA BIANCO - Capo del Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria
della Banca d’Italia
SUL CONTRATTO DI MUTUO BANCARIO E LA TRASPARENZA
PROF. NICOLA DE LUCA - Ordinario di diritto commerciale nell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
PROF. ROBERTO NATOLI - Ordinario di diritto dell’economia nell’Università di Palermo
SUL CALCOLO DELL’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE
PROF. VALERIA D’AMATO - Associata di matematica finanziaria nell’Università di Roma - La Sapienza
SULLA POSIZIONE DEI CONSUMATORI
AVV. ANTONIO TANZA - Presidente Adusbef
Dibattito

Опубликовано:

 

19 сен 2024

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Комментарии : 7   
@vittoriamarzioni8227
@vittoriamarzioni8227 7 месяцев назад
Bravissimo l' avvocato Tanza
@associazioneesaroitaliaweb7724
@associazioneesaroitaliaweb7724 7 месяцев назад
Sono una persona come si suol dire normale, operaio e mutuatario, nella mia ignoranza sommessamente chiedo: " Le decine di Sentenze, le quali da qualche anno stanno condannano le banche a risarcire gli utenti, perché nei contratti dei mutui superavano il Tasso Soglia definito dalla legge, quindi usurai, a cosa le stesse sono servite? Il dato è che forse questo evento vuole anticipare una Cassazione a Sezioni Unite prossima, tombale e a favore del sistema bancario? " A questo punto bisogna fare la rivoluzione", se andasse così!!!!
@orestedigirolamo2637
@orestedigirolamo2637 7 месяцев назад
un esperienza umiliante. Vorrebbero affrontare una tematica così complessa in assenza di approfondimenti. Il consigliere di Marzio ha risolto il problema confrontando un mutuo con ammortamento alla francese ed uno all italiana con l ausilio del programma di andreani. Si sono succeduti gli altri relatori che hanmo continuato a confrontare i piani di ammortamento alla francese e all italiana senza affrontare la differenza tra capitalizzaIone composta e semplice. il tutto in totale assenza di dibattito. Non so come faranno le S. U. a pronunciare principi di diritto se il livello è così basso. L' una cetezza emersa è che il Sistema bancario va tutelato. anche a costo di perdere la dignità.
@texwilleraquila
@texwilleraquila 7 месяцев назад
C'è da domandarsi se nella patria del diritto certe cose vengano dette sul serio, per celia, o per altri motivi. Il mutuo pecuniario oneroso si distingue dalla locazione per la circostanza che se è vero che l'interesse, prima di essere esatto, è una obbligazione, dopo che viene esatto esso ha la stessa natura del capitale, mentre l'appartamento dato in locazione e il denaro che si usa per pagare l'affitto sono di diverso genere e tali restano. In particolare, se prendo in mutuo per un anno 100 e pago immediatamente 10 all'atto del mutuo allora ho ricevuto 90, perché i due beni si sottraggono, e per un anno godrò di 90 non di cento, e ciò cambia il tasso; di contro, pagare subito l'affitto non sottrae nulla al godimento dell'appartamento. Qui il tema del godimento è centrale perché ciò che giustifica l'interesse in un mutuo pecuniario oneroso, secondo l'art. 820 c.c., è proprio il godimento della cosa altrui, poiché il frutto civile, secondo questa norma, è proprio il corrispettivo del godimento della cosa altrui. Da ciò discende che a un tempo di godimento maggiore corrisponderà un interesse maggiore, e che non ci deve essere interesse senza godimento, poiché questo è la giustificazione di quello.
@texwilleraquila
@texwilleraquila 7 месяцев назад
Si invoca la stabilità del sistema bancario e del sistema della giustizia civile senza ricordare che primo è già instabile per conto suo e che nel 2008 il Tesoro negli S.U. ha pagato non meno di 700 miliardi di dollari per salvarlo a spese del contribuente, che dunque paga due volte, sia perché la verità deve essere sacrificata sull'altare della pretesa stabilità del sistema bancario, sia per salvarlo quando crolla a causa della sua instabilità. Alla domanda finale posta dal Consigliere Di Marzio «il costo di tutto questo, chi credete che lo paghi?» si può dunque rispondere: i contribuenti, gli imprenditori, i comuni cittadini. Ma costoro lo pagano già ora, e non a causa delle verità che si pretende di nascondere, ma a causa delle falsità che vengono spacciate per vere.
@michelagravellino
@michelagravellino 7 месяцев назад
Un convegno in un aula così importante, per mostrarci quanto è marcio il mondo dei bankers? Grazie, interessante ma non avevo dubbi. Tante parole vuote, senza senso, spesso offensive, spocchiose, arroganti, definiscono la profonda ignoranza (da lui stesso sottolineata) e il livello narcisistico del primo relatore, Di marzio. ma il livello dei successivi non è tanto da meno. Il rispetto e le sentenze, per questa cricca selezionata, sono nulla, evidentemente. Solo pochi relatori hanno evidenziato il loro buonsenso con un discorso centrato e attinente, il resto una vera pena ! In che mani siamo. Bankers !!
@texwilleraquila
@texwilleraquila 7 месяцев назад
Quanto siano approssimative e lontane dalla sapienza accumulata in secoli di civiltà giuridica le osservazioni presentate in questo Incontro, lo si può anche riscontrare leggendo C.I. 4, 32, 26, che, come è noto, si intitola De Modo Usurarum, cioè Del Limite degli Interessi. Ne riporto qui di seguito il brano più significativo e rilevante ai fini della discussione sulla differenza tra locazione e mutuo pecuniario oneroso: «Super usurarum vero quantitate etiam generalem sanctionem facere necessarium esse duximus, veterem duram et gravissimam earum molem ad mediocritatem deducentes. […] Si quis autem aliquid contra modum huius fecerit constitutionis, nullam penitus de superfluo habeat actionem, sed et si acceperit, in sortem hoc imputare compelletur, interdicta licentia creditoribus ex pecuniis fenori dandis aliquid detrahere vel retinere siliquarum vel sportularum vel alterius cuiuscumque causae gratia. nam si quid huiusmodi factum fuerit, principale debitum ab initio ea quantitate minuetur, ut tam ipsa minuenda pars quam usurae eius exigi prohibeantur.» Traduzione (Gotofredo, Freiesleben, Ferromontano, 1860) «Sulla quantità degl’interessi poi anche abbiamo stimato necessario far una sanzione generale, riducendo a una moderata ragione l’antica loro dura e gravissima mole. […] Ed a’creditori è interdetto di detrarre o ritenere dalle somme che abbian da dare a mutuo alcuna parte a titolo di silique o di sportule, o per qualunque altra causa. Perocché, se alcuna cosa di simile si sarà fatto, il debito principale sarà da principio diminuito di quella quantità, sicché tanto la stessa parte da diminuirsi, quanto gl’interessi di essa sia proibito di esigere.» Il fine di questa norma è quello di ridurre l’antica dura e gravissima mole degli interessi. Il senso è chiaro: se prendo a mutuo 100 ma il mutuante chiede subito 10 a titolo di interesse, o di siliqua o sportula o quel che sia (alterius cuiuscumque causae gratia), l’onerosità della posizione debitoria aumenta, perché secondo questa macchinazione il mutuatario sarebbe ancora in debito di 100 anche se il godimento verte su 90 e non su 100. Ecco perché Giustiniano stabilisce che ciò sia proibito, e che se si fa allora quei 10 detratti sono detratti dal capitale, non a titolo di interesse, e che su di essi non si deve calcolare interesse: la somma mutuata deve risultare essere pari a 90 e non a 100. Se invece si pretende di aver mutuato 100, si finisce per calcolare l’interesse anche su quei 10 che di fatto non sono stati dati a mutuo, e si finisce per ottenere un calcolo dove l’interesse viene calcolato su altro interesse, cioè si ottiene un effetto anatocistico, ma non nel senso di calcolo di interesse su interessi scaduti, ma nel senso di calcolo di interessi su interessi, e ciò per il debitore non fa alcuna differenza, come osservato peraltro da Giustiniano in C.I. 4, 32, 28 in merito a una simile macchinazione. In sintesi: al culmine della esperienza giuridica romana, era stato compreso che operare quella macchinazione serve ad aumentare la onerosità complessiva della posizione debitoria. Questa prima analisi può essere arricchita introducendo la nozione di tasso, e si perviene allo stesso risultato. Infatti, la macchinazione, ripetiamolo, è che all’atto della stipula il mutuante dà 100 con una mano e dichiara che sta applicando il tasso del dieci per cento annuale, e ottiene dunque, calcolando il dieci per cento di 100, un importo pari a 10 di interessi, ma con l’altra mano richiede gli interessi all’atto stesso della stipula, e dunque esige 100 dopo un anno a titolo di capitale. In C.I. 4, 32, 26, Giustiniano vieta questa macchinazione e stabilisce che, «se alcuna cosa di simile si sarà fatto», a rimedio, per rimanere in questo esempio, il capitale mutuato sia di fatto 90 e non 100 («il debito principale sarà da principio diminuito di quella quantità», «sicché tanto la stessa parte da diminuirsi, quanto gl’interessi di essa sia proibito di esigere») e che dunque non si debbano usare quei 10 sottratti all’atto della erogazione del mutuo come base di calcolo degli interessi. Dunque, nella macchinazione che Giustiniano si è preoccupato di vietare si calcola il dieci per cento su 100 invece che su 90, e il risultato finale risulta essere incrementato da un importo pari al dieci per cento della differenza, che viene esatta a titolo di interesse. Questo è un calcolo anatocistico, perché l’interesse viene preso come base di calcolo di altro interesse, ed è precisamente questo tipo di calcolo che produce un incremento della onerosità complessiva del debito, che Giustiniano chiama «l’antica […] dura e gravissima mole [degli interessi]». In breve: l’esazione anticipata degli interessi modifica il tasso contrattuale. Questa stessa osservazione è stata fatta da Tartaglia nel suo General Trattato de’ numeri e misure, nel XVI secolo. Osservo per inciso che, poiché modificare surrettiziamente l’epoca di esigibilità modifica il tasso, l’art. 1193 c.c. non rileva proprio perché gli interessi devono essere esigibili, ma questo è proprio il punto: stante il tasso dichiarato, quegli interessi non possono essere visti come esigibili nell’epoca in cui si pretende di esigerli. Precisamente lo stesso meccanismo è in atto nel calcolo “a scaletta” che produce il piano di ammortamento alla francese, che si ottiene come concatenazione diacronica di rapporti contrattuali distinti, e senza “animus novandi”. Infatti, nel calcolo a scaletta, e dunque nell’ammortamento alla francese, sono presenti gli stessi ingredienti sopra esaminati: esazione anticipata di interessi non esigibili, alterazione del tasso, manomissione del debito residuo e del tempo di godimento della cosa altrui.
Далее
Il mondo degli Ottomani (Alessandro Barbero)
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